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Riduzione aliquota IVA ordinaria


Riduzione di 4 punti percentuali per l'aliquota IVA ordinaria che passa al 18%

Autorizzazione apertura centri adibiti alle pratiche sessuali (ex-case chiuse)


Abrogazione legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin) 

Viene consentita l'apertura di centri adibiti alle pratiche sessuali; ogni centro si costituisce come societa' con tutto cio' che ne deriva giuridicamente.
Gli "operatori/operatrici del sesso" hanno l'obbligo di essere "liberi professionisti" e sottoposti a controlli sanitari ogni 90 giorni.
Ogni rapporto sessuale deve avvenire adottando gli accorgimenti idonei alla salvaguardia della salute delle parti.

Riduzione aliquote IRPEF fasce di reddito piu' basse


Revisione aliquote IRPEF:
  • reddito lordo fino a Euro 6.000               10%
  • reddito lordo da Euro 6.001 a Euro 11.000           15%
  • reddito lordo da Euro 11.001 a Euro 28.000         20%
  • reddito lordo da Euro 28.001 a Euro 50.000         25%
  • reddito lordo da Euro 50.001 a Euro 100.000       35%
  • reddito lordo da Euro 100.001 a Euro 300.000     38%
  • reddito lordo da Euro 300.001 a Euro 450.000     40%
  • reddito lordo da Euro 450.001 a Euro 600.000     42%
  • reddito lordo oltre Euro 600.000            40%

Rimborso del 70% delle spese mediche figli fino a 10 anni


Rimborso del 70% delle spese mediche sostenute per figli di eta' inferiore a 10 anni

Federalismo fiscale regioni


Revisione fiscale; le tasse versate dai cittadini di una regione, vengono redistribuite al 90% all'interno della regione stessa.

Il resto va allo stato per le attivita' di coordinamento nazionali

periodo transitorio di 5 anni per supportare maggiormente le regioni piu' in difficolta' in questo periodo transitorio: 

  • 1° anno: redistribuzione del 50%
  • 2° anno: redistribuzione del 60%
  • 3° anno: redistribuzione del 70%
  • 4° anno: redistribuzione del 80%
  • 5° anno: redistribuzione del 85%



    Modifica Costituzionale:

    ART. 119 attuale
    Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
    Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
    Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
    La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.
    ART. 119 proposto
    Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza delle Province e dei Comuni; il dieci per cento degli introiti fiscali di ogni Regione deve essere riversato allo Stato che ne delibera l'utilizzo. I contributi previdenziali vengono interamente riversati allo Stato.
    La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.

Nessuna esenzione fiscale per associazioni religiose

Nessuna agevolazione fiscale per associazioni religiose


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