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Potenziamento forze dell'ordine
Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, etc.) vengono unificate pur mantenendo incarichi differenti;
Ogni Comune deve avere un numero di persone appartenenti alle forze dell'ordine calcolato sul numero di abitanti come segue:
- fino a 40.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'1 per mille degli abitanti;
- da 40.001 a 100.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 2 per mille degli abitanti;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'8 per mille degli abitanti;
- oltre 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 10 per mille degli abitanti
Inasprimento pene per reati
Revisione pene:
La legge prevede un minimo di pena per i seguenti tipi di reati:
- omicidio doloso: ergastolo;
- corruzione: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- rapina o furto: pena non inferiore ai 10 anni di carcere;
- rapina o furto (di valori superiori a Euro 100): pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- incendio doloso: pena non inferiore ai 15 anni di carcere;
- minacce di morte: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- usura: pena non inferiore ai 25 anni di carcere;
- abbandono doloso di animali: pena non inferiore ad 1 anno di carcere o Euro 10.000 di multa;
- omissione di soccorso: pena non inferiore ai 3 anni di carcere;
- rapimento: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
- spaccio di stupefacenti: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
- commercio di persone: ergastolo;
In caso di infermita' mentale del condannato i vincoli sopra indicati restano validi; in considerazione dello squilibrio mentale di questi condannati, ogni carcere dovra' prevedere aree ad hoc allo scopo di tenere separati i carcerati mentalmente infermi dai restanti condannati.
Tutte le regioni a statuto speciale (autonome) - modifica Costituzionale
Riforma Costituzionale
ART. 116 attuale
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
ART. 116 proposto
A tutte le regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Dimezzare numero parlamentari: modifica Costituzione
ART. 56 attuale
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 56 proposto
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di trecentoquattordici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquattordici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 57 attuale
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 57 proposto
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di centocinquantasette.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Autorizzazione apertura centri adibiti alle pratiche sessuali (ex-case chiuse)
Abrogazione legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin)
Viene consentita l'apertura di centri adibiti alle pratiche sessuali; ogni centro si costituisce come societa' con tutto cio' che ne deriva giuridicamente.
Gli "operatori/operatrici del sesso" hanno l'obbligo di essere "liberi professionisti" e sottoposti a controlli sanitari ogni 90 giorni.
Ogni rapporto sessuale deve avvenire adottando gli accorgimenti idonei alla salvaguardia della salute delle parti.
Riduzione eta' pensionabile
Dopo 35 anni di attivita' lavorativa viene riconosciuta la pensione.
Per quanto concerne le attivita' che richiedono ingenti sforzi fisici (muratori, minatori, etc.) gli anni di lavoro richiesti sono 28.
Al raggiungimento dell'eta' di 62 anni con almeno 25 anni di attivita', senza prima aver maturato i requisiti sopra indicati, viene riconosciuta la pensione per anzianita'.
Al raggiungimento dell'eta' di 68 anni, senza prima aver maturato i requisiti sopra indicati, viene riconosciuta la pensione per anzianita'.
Riduzione aliquote IRPEF fasce di reddito piu' basse
Revisione aliquote IRPEF:
- reddito lordo fino a Euro 6.000 10%
- reddito lordo da Euro 6.001 a Euro 11.000 15%
- reddito lordo da Euro 11.001 a Euro 28.000 20%
- reddito lordo da Euro 28.001 a Euro 50.000 25%
- reddito lordo da Euro 50.001 a Euro 100.000 35%
- reddito lordo da Euro 100.001 a Euro 300.000 38%
- reddito lordo da Euro 300.001 a Euro 450.000 40%
- reddito lordo da Euro 450.001 a Euro 600.000 42%
- reddito lordo oltre Euro 600.000 40%
Eliminazione accise carburanti piu' vecchie di 10 anni
Annualmente vengono eliminate le accise sui carburanti introdotte da piu' di 10 anni; con decorrenza immediata si provvede pertanto all'eliminazione accise relative a:
Abolizione immunita’ parlamentare
Viene eliminata l'immunita' parlamentare; i processi inerenti onorevoli o senatori e principali cariche di stato (Presidente Repubblica e Presidenti Camera e Senato) hanno priorita' assoluta su altri processi.
Riforma Costituzionale:
Art. 68 attuale
« I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza »
Art. 68 proposto
« I membri del Parlamento ed il Presidente della Repubblica sono tenuti a rispondere delle loro azioni come tutti i cittadini italiani: la legge e' uguale per tutti" »
Federalismo fiscale regioni
Revisione fiscale; le tasse versate dai cittadini di una regione, vengono redistribuite al 90% all'interno della regione stessa.
Il resto va allo stato per le attivita' di coordinamento nazionali
periodo transitorio di 5 anni per supportare maggiormente le regioni piu' in difficolta' in questo periodo transitorio:
- 1° anno: redistribuzione del 50%
- 2° anno: redistribuzione del 60%
- 3° anno: redistribuzione del 70%
- 4° anno: redistribuzione del 80%
- 5° anno: redistribuzione del 85%
Modifica Costituzionale:
ART. 119 attualeLe Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.ART. 119 propostoLe Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza delle Province e dei Comuni; il dieci per cento degli introiti fiscali di ogni Regione deve essere riversato allo Stato che ne delibera l'utilizzo. I contributi previdenziali vengono interamente riversati allo Stato.La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.






















