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Controllo immobili ed abbattimento strutture abusive

Censimento quinquennali immobili; controllo comunale della corrispondenza immobile con catasto ed abbattimento immobili e strutture abusive

Potenziamento forze dell'ordine


Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, etc.) vengono unificate pur mantenendo incarichi differenti;

Ogni Comune deve avere un numero di persone appartenenti alle forze dell'ordine calcolato sul numero di abitanti  come segue:
  • fino a 40.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'1 per mille degli abitanti;
  • da 40.001 a 100.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 2 per mille degli abitanti;
  • da 100.001 a 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'8 per mille degli abitanti;
  • oltre 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 10 per mille degli abitanti


Eliminare ogni tipo di condono - modifica Costituzionale


Non e' previsto alcun tipo di condono ne edilizio, ne fiscale, ne penale (modificare anche art. 87 della Costituzione).

Inasprimento pene per reati


Revisione pene:
La legge prevede un minimo di pena per i seguenti tipi di reati:
  • omicidio doloso: ergastolo;
  • corruzione: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
  • rapina o furto: pena non inferiore ai 10 anni di carcere;
  • rapina o furto (di valori superiori a Euro 100): pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
  • incendio doloso: pena non inferiore ai 15 anni di carcere;
  • minacce di morte: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
  • usura: pena non inferiore ai 25 anni di carcere;
  • abbandono doloso di animali: pena non inferiore ad 1 anno di carcere o Euro 10.000 di multa;
  • omissione di soccorso: pena non inferiore ai 3 anni di carcere;
  • rapimento: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
  • spaccio di stupefacenti: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
  • commercio di persone: ergastolo;

In caso di infermita' mentale del condannato i vincoli sopra indicati restano validi; in considerazione dello squilibrio mentale di questi condannati, ogni carcere dovra' prevedere aree ad hoc allo scopo di tenere separati i carcerati mentalmente infermi dai restanti condannati.

I Processi si concludono al 2° grado di giudizio

Le sentenze passano in "giudicato" gia' dal 2° grado di giudizio

Abolizione immunita’ parlamentare

Viene eliminata l'immunita' parlamentare; i processi inerenti onorevoli o senatori e principali cariche di stato (Presidente Repubblica e Presidenti Camera e Senato) hanno priorita' assoluta su altri processi.

L'eventuale condanna in 1° grado prevede la sospensione dal ruolo preposto senza sostituzione; se si tratta del Presidente della Repubblica, oppure dei Presidenti della Camera e Senato, si procede alla nuova nomina dell'incarico.



Riforma Costituzionale:

Art. 68 attuale

« I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza »

Art. 68 proposto

« I membri del Parlamento ed il Presidente della Repubblica sono tenuti a rispondere delle loro azioni come tutti i cittadini italiani: la legge e' uguale per tutti" »

Sospensione Parlamentari condannati in 1° grado

Parlamentari condannati in 1° grado: sospesi dall’incarico sino a fine legislatura.
Eventualmente possono essere reintegrati entro la fine del mandato in caso di sentenza di assoluzione in 2° grado

Sospensione Parlamentari assenteisti

Le assenze in parlamento non documentate da certificati medici devono essere inferiori al 10% e complessivamente, anche con assenze documentate, inferiori al 30%, pena la sospensione del parlamentare sino a fine legislatura.

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