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Potenziamento forze dell'ordine
Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, etc.) vengono unificate pur mantenendo incarichi differenti;
Ogni Comune deve avere un numero di persone appartenenti alle forze dell'ordine calcolato sul numero di abitanti come segue:
- fino a 40.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'1 per mille degli abitanti;
- da 40.001 a 100.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 2 per mille degli abitanti;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari all'8 per mille degli abitanti;
- oltre 500.000 abitanti: le forze dell'ordine devono essere almeno pari al 10 per mille degli abitanti
Inasprimento pene per reati
Revisione pene:
La legge prevede un minimo di pena per i seguenti tipi di reati:
- omicidio doloso: ergastolo;
- corruzione: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- rapina o furto: pena non inferiore ai 10 anni di carcere;
- rapina o furto (di valori superiori a Euro 100): pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- incendio doloso: pena non inferiore ai 15 anni di carcere;
- minacce di morte: pena non inferiore ai 20 anni di carcere;
- usura: pena non inferiore ai 25 anni di carcere;
- abbandono doloso di animali: pena non inferiore ad 1 anno di carcere o Euro 10.000 di multa;
- omissione di soccorso: pena non inferiore ai 3 anni di carcere;
- rapimento: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
- spaccio di stupefacenti: pena non inferiore ai 30 anni di carcere;
- commercio di persone: ergastolo;
In caso di infermita' mentale del condannato i vincoli sopra indicati restano validi; in considerazione dello squilibrio mentale di questi condannati, ogni carcere dovra' prevedere aree ad hoc allo scopo di tenere separati i carcerati mentalmente infermi dai restanti condannati.
Abolizione immunita’ parlamentare
Viene eliminata l'immunita' parlamentare; i processi inerenti onorevoli o senatori e principali cariche di stato (Presidente Repubblica e Presidenti Camera e Senato) hanno priorita' assoluta su altri processi.
Riforma Costituzionale:
Art. 68 attuale
« I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza »
Art. 68 proposto
« I membri del Parlamento ed il Presidente della Repubblica sono tenuti a rispondere delle loro azioni come tutti i cittadini italiani: la legge e' uguale per tutti" »












