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Dimezzare numero parlamentari: modifica Costituzione


ART. 56 attuale
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 56 proposto
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di trecentoquattordici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquattordici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

ART. 57 attuale
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 57 proposto
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di centocinquantasette.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Abolizione immunita’ parlamentare

Viene eliminata l'immunita' parlamentare; i processi inerenti onorevoli o senatori e principali cariche di stato (Presidente Repubblica e Presidenti Camera e Senato) hanno priorita' assoluta su altri processi.

L'eventuale condanna in 1° grado prevede la sospensione dal ruolo preposto senza sostituzione; se si tratta del Presidente della Repubblica, oppure dei Presidenti della Camera e Senato, si procede alla nuova nomina dell'incarico.



Riforma Costituzionale:

Art. 68 attuale

« I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza »

Art. 68 proposto

« I membri del Parlamento ed il Presidente della Repubblica sono tenuti a rispondere delle loro azioni come tutti i cittadini italiani: la legge e' uguale per tutti" »

Candidati elezioni incensurati


I candidati a qualsiasi tipo di elezioni: non devono avere condanne civili e penali

Candidati al Parlamento Quoziente Intellettivo maggiore o uguale a 110


I candidati alle elezioni Parlamentari (camera - senato) devono avere un punteggio QI almeno di 110

Sospensione Parlamentari condannati in 1° grado

Parlamentari condannati in 1° grado: sospesi dall’incarico sino a fine legislatura.
Eventualmente possono essere reintegrati entro la fine del mandato in caso di sentenza di assoluzione in 2° grado

Sospensione Parlamentari assenteisti

Le assenze in parlamento non documentate da certificati medici devono essere inferiori al 10% e complessivamente, anche con assenze documentate, inferiori al 30%, pena la sospensione del parlamentare sino a fine legislatura.

Limitazione vitalizio parlamentari

Limitazione vitalizio parlamentari: a termine mandato viene garantito uno stipendio (al posto del vitalizio) mensile di 2.500 Euro per 3 anni (rivalutato annualmente con indice istat)

Limitazione stipendio parlamentari

Limitazione stipendio parlamentari: non oltre 5.000 Euro al mese (rivalutato annualmente con indice istat) rimborsi esclusi

Eliminazione privilegi parlamentari

Eliminazione privilegi parlamentari (nessun rimborso ad eccezione spese di trasferta documentate)

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