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Lavoro per carcerati: modifica Costituzione


ART. 27 attuale
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 27 proposto
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Al condannato al carcere deve essere previsto un programma di rieducazione che comprenda anche una attivita' produttiva allo scopo di permettere allo Stato di minimizzare i costi di mantenimento del carcerato.
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Eliminare ogni tipo di condono - modifica Costituzionale


Non e' previsto alcun tipo di condono ne edilizio, ne fiscale, ne penale (modificare anche art. 87 della Costituzione).

Tutte le regioni a statuto speciale (autonome) - modifica Costituzionale


Riforma Costituzionale
 
ART. 116 attuale
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
ART. 116 proposto
A tutte le regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Dimezzare numero parlamentari: modifica Costituzione


ART. 56 attuale
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 56 proposto
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di trecentoquattordici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquattordici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

ART. 57 attuale
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 57 proposto
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di centocinquantasette.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Scuola: istruzione inferiore gratuita per almeno 10 anni - modifica Costituzionale


ART. 34 attuale
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ART. 34 proposto
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno dieci anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Abolizione immunita’ parlamentare

Viene eliminata l'immunita' parlamentare; i processi inerenti onorevoli o senatori e principali cariche di stato (Presidente Repubblica e Presidenti Camera e Senato) hanno priorita' assoluta su altri processi.

L'eventuale condanna in 1° grado prevede la sospensione dal ruolo preposto senza sostituzione; se si tratta del Presidente della Repubblica, oppure dei Presidenti della Camera e Senato, si procede alla nuova nomina dell'incarico.



Riforma Costituzionale:

Art. 68 attuale

« I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza »

Art. 68 proposto

« I membri del Parlamento ed il Presidente della Repubblica sono tenuti a rispondere delle loro azioni come tutti i cittadini italiani: la legge e' uguale per tutti" »

Federalismo fiscale regioni


Revisione fiscale; le tasse versate dai cittadini di una regione, vengono redistribuite al 90% all'interno della regione stessa.

Il resto va allo stato per le attivita' di coordinamento nazionali

periodo transitorio di 5 anni per supportare maggiormente le regioni piu' in difficolta' in questo periodo transitorio: 

  • 1° anno: redistribuzione del 50%
  • 2° anno: redistribuzione del 60%
  • 3° anno: redistribuzione del 70%
  • 4° anno: redistribuzione del 80%
  • 5° anno: redistribuzione del 85%



    Modifica Costituzionale:

    ART. 119 attuale
    Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
    Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
    Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
    La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.
    ART. 119 proposto
    Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza delle Province e dei Comuni; il dieci per cento degli introiti fiscali di ogni Regione deve essere riversato allo Stato che ne delibera l'utilizzo. I contributi previdenziali vengono interamente riversati allo Stato.
    La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con la legge della Repubblica.

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