Dimezzare numero parlamentari: modifica Costituzione


ART. 56 attuale
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 56 proposto
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero di deputati e' di trecentoquattordici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquattordici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

ART. 57 attuale
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
ART. 57 proposto
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero di senatori elettivi e' di centocinquantasette.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

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